Impianti telefonici, VoIP, reti LAN, wi-fi.
Per molti, ma non per tutti.

Cambiano le regole, le responsabilità e le sanzioni amministrative  pesanti)  adesso sono a carico dell’installatore non autorizzato.

Per anni, l’utente, è stato considerato unico responsabile delle installazioni fuori norma, (ovvero effettuate da imprese  prive dell’autorizzazione di legge per l’allaccio di impianti reti e terminali, verso la rete pubblica.

Questo comportava (comporta), oltre a dei rischi per l’utente,  una concorrenza sleale da parte di impiantisti non autorizzati, spesso despecializzati e privi di conoscenze e strumentazione specifica, nei confronti delle aziende installatrici (teleimpiantisti) autorizzate, che rispettano le regole, con costi di esercizio più alti a causa della struttura tecnica e di risorse umane  “minima obbligatoria” dettata dal DM 314, che sancisce gli obblighi a cui è sottoposta un’impresa che desidera avere/mantenere l’autorizzazione.

Va detto all’utenza (e ricordato agli impiantisti non autorizzati)  che un’impresa in possesso di autorizazione di legge, assicura al cliente competenza, personale qualificato (obbligatoriamente a libro matricola, quindi in regola per quel che concerne le posizioni inps inail etc.), strumentazione specifica, copertura assicurativa per eventuali danni in sede cliente, disponibilità di locali /magazzino idonei, furgoni e strumentazione.

Va pure detto che esistono 3 livelli di autorizzazione che riportiamo in sintesi:
3° grado per impianto solo fonia fino a 120 derivati (quindi non potrebbe allacciare una LAN o un sistema VoIP)
2° grado fino a 400 derivati fonia e dati ad esclusione del wireless ( non potrebbe allacciare ponti radio wi-fi etc)
1° grado, nessun limite di dimensionamento impianto e tecnologia.

Al cliente/utente, deve essere rilasciato uno specifico documento (allegato12) con riportato i dati del cliente stesso e dell’impresa autorizzata, oltre questo,un progetto di impianto.

Gli ispettorati territoriali (con competenza regionale) eseguono controlli periodici alle aziende in possesso di autorizzazione. Vere e proprie “ispezioni” con squadre anche di 3 (TRE) ispettori, per verificare che l’impresa autorizzata mantenga i requisiti minimi richiesti a garanzia delle proprie prestazioni/competenze.
Dove fossero rilevate inadempienze o trovati prodotti in magazzino non conformi, viene redatto un verbale con sanzione amministrativa e anche la sospensione del “patentino” di installatore autorizzato.

La nostra azienda, è possesso di autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico (N° Fi/517) di 2° grado.

TecnoTel

Gazzetta Ufficiale N. 280 del 30 Novembre 2010

DECRETO LEGISLATIVO 26 ottobre 2010 , n. 198  (entrato in vigore il 15/12/2010)

Attuazione della direttiva 2008/63/CE relativa alla concorrenza sui mercati delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni. (10G0219)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti ….. (omissis)

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1 – Definizioni

1. Ai sensi del presente decreto si intendono per:
a) apparecchiature terminali:
1) le apparecchiature allacciate direttamente o indirettamente all’interfaccia di una rete pubblica di telecomunicazioni per trasmettere, trattare o ricevere informazioni; in entrambi i casi di allacciamento, diretto o indiretto, esso può essere realizzato via cavo, fibra ottica o via elettromagnetica; un allacciamento e’indiretto se l’apparecchiatura e’ interposta fra il terminale e l’interfaccia della rete pubblica;
2) le apparecchiature delle stazioni terrestri per i collegamenti via satellite;
b) apparecchiature delle stazioni terrestri per i collegamenti via satellite: le apparecchiature che possono essere usate soltanto per trasmettere o per trasmettere e ricevere, «ricetrasmittenti», o unicamente per ricevere, «riceventi», segnali di radiocomunicazioni via satelliti o altri sistemi nello spazio;
c) imprese: gli enti pubblici o privati ai quali lo Stato concede
diritti speciali o esclusivi di importazione, di commercializzazione, di allacciamento, di installazione o di manutenzione di apparecchiature terminali di telecomunicazione.

2. Gli operatori economici hanno il diritto di importare, di commercializzare, di installare e di allacciare le apparecchiature terminali e le apparecchiature delle stazioni terrestri per i collegamenti via satellite quali definite nel comma 1 e di provvedere alla loro manutenzione. Restano fermi la competenza degli operatori delle reti di comunicazione elettronica, come definiti all’articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, per la costituzione e gestione delle interfacce di rete pubblica e l’obbligo di pubblicazione delle caratteristiche materiali delle medesime ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del citato decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269.

Art. 2 – Allacciamento dei terminali di telecomunicazione alle interfacce della rete pubblica

1. Gli utenti delle reti di comunicazione elettronica sono tenuti ad affidare i lavori di installazione, di allacciamento, di collaudo e di manutenzione delle apparecchiature terminali di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1), che realizzano l’allacciamento dei terminali di telecomunicazione all’interfaccia della rete pubblica, ad imprese abilitate secondo le modalità e ai sensi del comma 2.
2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, il Ministro dello sviluppo economico, adotta, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto volto a disciplinare:
a) la definizione dei requisiti di qualificazione tecnico-professionali che devono possedere le imprese per l’inserimento nell’elenco delle imprese abilitate all’esercizio delle attività di cui al comma 1;
b) le modalità procedurali per il rilascio dell’abilitazione per l’allacciamento dei terminali di telecomunicazione all’interfaccia della rete pubblica;
c) le modalità di accertamento e di valutazione dei requisiti di qualificazione tecnico-professionali di cui alla lettera a);
d) le modalità di costituzione, di pubblicazione e di aggiornamento dell’elenco delle imprese abilitate ai sensi della lettera a);
e) le caratteristiche e i contenuti dell’attestazione che l’impresa abilitata rilascia al committente al termine dei lavori;
f) i casi in cui, in ragione della semplicità costruttiva e
funzionale delle apparecchiature terminali e dei relativi impianti di
connessione, gli utenti possono provvedere autonomamente alle attività di cui al comma 1.
3. Chiunque, nei casi individuati dal decreto di cui al comma 2, effettua lavori di installazione, di allacciamento, di collaudo e di manutenzione delle apparecchiature terminali di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1), realizzando l’allacciamento dei terminali di telecomunicazione all’interfaccia della rete pubblica, in assenza del titolo abilitativo di cui al presente articolo, è assoggettato alla sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 euro a 150.000 euro, da stabilirsi in equo rapporto alla gravità del fatto.
4. Chiunque nell’attestazione di cui al comma 2, lettera e),
effettui dichiarazioni difformi rispetto ai lavori svolti e’
assoggettato alla sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 euro a
150.000 euro, da stabilirsi in equo rapporto alla gravità del fatto.

Art. 3 – Abrogazioni

1. La legge 28 marzo 1991, n. 109, e’ abrogata.
2. Il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 23 maggio 1992, n. 314, resta in vigore fino all’emanazione del decreto ministeriale di cui all’articolo 2, comma 2, del presente decreto.

Art. 4 – Disposizioni finanziarie

1. Dall’attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le Amministrazioni interessate provvedono all’adempimento dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 26 ottobre 2010

Il Presidente del Senato della Repubblica
nell’esercizio delle funzioni  del Presidente della Repubblica  ai sensi dell’articolo 86 della Costituzione